Napolitano si è dimesso. Ecco chi è e cosa fa il Presidente della Repubblica

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ROMA – Il 14 gennaio alle 10,35  il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato le dimissioni. Ora non è più Presidente. Dopo quasi 9 anni di incarico, a 86 anni compiuti ha deciso di lasciare il Quirinale. Era stato eletto la prima volta nel 2006 (il 10 maggio con 543 voti), poi scaduti i primi 7 anni di mandato era stato ancora eletto nel 2013 (con 738 voti).

Una bambina nella piazza del Quirinale gli ha chiesto se non gli dispiaceva lasciare un così bel palazzo ma lui ha risposto “certo che sono contento di tornare a casa”.

 Perché si è dimesso

Lo ha spiegato lui stesso nell’ultimo discorso di fine anno:
“Sto per lasciare – aveva anticipato – A quanti auspicano che continui nel mio impegno dico semplicemente che ho il dovere di non sottovalutare i segni dell’affaticamento. A ciò mi spinge l’avere negli ultimi tempi toccato con mano come l’età da me raggiunta porti con sé crescenti limitazioni e difficoltà nell’esercizio dei compiti istituzionali, complessi e altamente impegnativi, nonché del ruolo di rappresentanza internazionale, affidati dai Padri Costituenti al Capo dello Stato”.

E ora?

Finché non sarà eletto un nuovo Presidente le funzioni saranno esercitate dal Presidente del Senato Piero Grasso.

Chi è e cosa fa il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è custode e voce della Costituzione: il Parlamento fa le leggi, il Governo governa e il Presidente è il primo a controllare che ogni atto di questi organi non sia contrario alla Costituzione.

È come un arbitro che è in campo, ma non gioca: si limita a controllare che si rispettino le regole: cartellino giallo se le proposte del Parlamento non seguono la Costituzione; partita sospesa se il governo cade e bisogna andare a nuove elezioni.

Il gioco per saperne di più

Clicca qui per fare il gioco del Quirinale sulla pagina dedicata ai ragazzi del sito della Presidenza della Repubblica. E anche per saperne di più su questo bellissimo Palazzo costruito nel 1.500 e dal 1587  diventato la casa estiva del Papa. Poi, quando l’Italia è diventata una unica nazione, nel 1861 e Roma la sua capitale, nel 1870, hanno abitato qui i re di Italia, i Savoia.

Il 2 giugno 1946 gli italiani, i vostri nonni e bisnonni, hanno deciso, con il loro voto, che l’Italia diventasse una Repubblica. Il 27 dicembre 1947 è stata firmata la Costituzione della nostra Repubblica. Dal 1948 il Presidente della Repubblica ha la sua residenza nel Palazzo del Quirinale.

Se volete con la vostra scuola è possibile visitare il Palazzo basta inviare la richiesta… cliccando qui trovate tutte le informazioni necessarie…

Per approfondire…

 La figura del Presidente della Repubblica è disciplinata dalla Costituzione, dall’articolo 83 al 91. Eccoli qua… tutti quanti! Così non dovrai fare la fatica di andarli a cercare e potrai stupire maestra/prof e compagni….

Ah! Dimenticavo… se scorri in fondo troverai anche i link ad altri articoli sempre su questi temi.

L’elezione 

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

nota – Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza di due terzi (in questo caso 671 membri), mentre dalla quarta votazione in poi basta la maggioranza assoluta (in questo caso 504 membri).

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

nota – Quindi tutti possono diventare Presidente…

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Le funzioni 

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

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